Art. 10 Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali

La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell’agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all’articolo 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.
Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.

Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l’elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.
Il programma è trasmesso al Ministero dell’agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.