Art. 2 Definizione di attività agrituristiche
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
Rientrano fra tali attività:
a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell’ambito dell’azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne