Art. 8 Autorizzazione comunale
Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.
Il sindaco, entro trenta giorni dall’accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un’autorizzazione che abilità allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell’autorizzazione medesima.
L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
Al provvedimento di autorizzazione si applica l’articolo 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.