Art. 7 Disciplina amministrativa

I soggetti di cui al primo comma dell’articolo 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l’immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l’indicazione delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell’attività e delle tariffe che intendono praticare nell’anno scorso.
La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltreché dalla documentazione di cui al precedente comma, da:

a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l’attività;
b) parere favorevole dell’autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all’attività;
c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;
d) certificato di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 6.