Art. 14 Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all’agriturismo

Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori per attività agrituristiche.
Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell’approvazione del programma agrituristico regionale e dell’individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti.
Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell’agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.