Art. 4 Determinazione di criteri e limiti dell’attività agrituristica

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell’intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica in funzione dell’azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di chi all’articolo 8.