Art. 13 Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari
Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l’indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell’attività agrituristica.
Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento.