Art. 12 Promozione dell’offerta agrituristica

La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell’offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziativa aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d’intesa con il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.