Art. 15 Regioni a statuto speciale e province autonome
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà insertanella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.