Art. 6 Elenco regionale
Le regioni istituiscono l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 2 della presente legge.
L’iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all’articolo 8. L’elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.
L’iscrizione nell’elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiamo riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.
Per l’accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l’articolo 606 del codice di procedura penale e l’articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Fino all’entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma.